Il Decreto Rilancio riuscirà davvero ad aiutare il settore dello sport?

Con i decreti Dignità e Rilancio, l’idea della politica era quella di sostenere la fetta di economia fatta di associazioni e federazioni sportive dando vita a un fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, come si legge nell’articolo 217 alla voce misure in materia di sport, figlio dell’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte. Fondo che doveva essere riempito con 100 milioni di euro durante l’anno di piena pandemia. La cifra, tuttavia, è stata raggiunta grazie ai contributi pubblici, ammontanti a 280 milioni, destinati alle federazioni sportive, per quanto anche il mondo delle scommesse sportive abbia visto un crollo del -45%, rendendo le rimanenze insufficienti a raggiungere la quota prefissata.

Non è da escludere che si torni a scomodare il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, padre della riforma a favore di Sport e salute, con lo scopo di aggiungere altri 10 milioni ai 50 stanziati per il 2021, in modo da garantire l’erogazione rateale.

Le misure per lo sport del decreto sostegni

Due sono i principali aiuti che hanno interessato il mondo dello sport, confermati in gazzetta ufficiale del 22 marzo 2021; il primo fa riferimento a una terza versione di un contributo a fondo perduto erogato dall’agenzia delle entrate, che ha visto la luce l’estate scorsa con il decreto rilancio e con una seconda rivisitazione nell’inverno del 2020 con il decreto ristori e ristori bis. Il secondo degli aiuti dedicati allo sport previsto dal decreto sostegni è quello del contributo ai collaboratori sportivi e, anche in questo caso, l’edizione attuale è leggermente diversa da quanto stabilito nelle trascorse delibere.

Nulla, sul documento, è stato invece destinato al settore delle scommesse, che pure apporta una larga fetta di fatturato legale allo Stato e alle associazioni, senza contare il significato che ha per i tifosi, andandosi a configurare a pieno titolo come un corollario dell’esperienza sportiva. Attualmente, è possibile scommettere solo su portali che analizzano quali siti scommesse sono sicuri e affidabili, ma quanto alle sale fisiche, i ristori non sono stati ancora definiti.

Il contributo a fondo perduto: chi e come può trarne vantaggio

Un contributo a fondo perduto non è un prestito; si tratta, piuttosto, di un importo che rimane nelle casse del soggetto beneficiario e che non deve essere restituito.

I soggetti che possono godere di tale beneficio rientrano nelle categorie di:

  • Associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla camera di commercio (ASD)
  • Società sportive dilettantistiche (SSD).

Le ASD senza partita Iva e che esercitano esclusivamente attività decommercializzate sono escluse, mentre il contributo spetta anche agli istruttori che svolgano questa mansione professionalmente, purché dotati di partita Iva; si fa riferimento ai personal trainer, ad esempio, che non siano collaboratori sportivi inquadrati sulle classiche lettere d’incarico o contratti sportivi ai quali sono dedicati i relativi contributi trattati in seguito.

La richiesta per l’approvazione e l’ottenimento del contributo a fondo perduto deve essere presentata in via telematica nel sito dell’agenzia delle entrate, attiva fino al 28 maggio, da un commercialista.

I requisiti prevedono che l’ammontare medio mensile delle entrate commerciali del 2020 sia calato di almeno 30% rispetto allo stesso del 2019. Per le partite Iva costituite a partire dal primo gennaio 2019 il contributo spetta anche senza aver subito il calo descritto sopra.

Il calcolo da eseguire per ottenere tale valore, non è complesso è consiste nel prendere in considerazione le entrate commerciali del 2019 e dividerle per dodici mensilità; dopodiché, si dovrà fare lo stesso con le entrate commerciali del 2020. La differenza fra questi due valori deve costituire un calo di almeno il 30%. Il risultato della sottrazione, inoltre, dovrà essere moltiplicato per una determinata percentuale che viene determinata sulla base dei redditi dell’anno 2019 e così si arriverà a quantificare il contributo a fondo perduto.

A titolo esemplificativo, una ASD che avesse realizzato entrate commerciali per € 50.000 nel 2019 e per soli 5.000 nell’anno 2020, vedrebbe:

  • Calo annuale di € 45.000
  • Calo mensile medio di € 3.750 (ossia 45 mila euro diviso 12 mensilità)
  • Contributo spettante di € 2.250, corrispondenti al 60% di € 3.750.

Per quanto concerne l’importo minimo erogabile, si parte da € 2000 per i soggetti Iva diversi da persone fisiche e di € 1000 per i professionisti.

Bonus collaboratori sportivi

Diverse le modalità del bonus collaboratori sportivi, ai quali è riconosciuto una tantum un bonus ai lavoratori TUIR impiegati, cioè, con rapporti di collaborazione regolamentati dall’articolo 67, comma 1, lettera m, con esenzioni fiscali fino ai 10 mila euro, anche presso ASD o SSD e, analogamente alle precedenti versioni, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa della Pandemia; un rapporto può essere definito “cessato” quando il contratto è, ormai, chiuso, ridotto sia in termini di orario sia in termini di compenso percepito e sospeso quando un contratto è ancora in essere ma momentaneamente fermo.

Allo stesso modo dei decreti sovrascritti, è confermata la condizione secondo la quale il bonus non sia riconosciuto a coloro che percepiscano altro reddito di lavoro autonomo o dipendente; non è altresì riconosciuto ai soggetti che percepiscano redditi simili quali le pensioni e neppure a coloro che hanno goduto di altri indennizzi previsti dai decreti emergenziali. Da sottolineare il fatto che il bonus in oggetto non sia tassato.

Il calcolo della somma da erogare fa riferimento ai compensi percepiti nell’anno 2019; sport e salute provvederà ad eseguire dei controlli incrociati con le Certificazioni Uniche inviate nel 2020 per i redditi relativi all’anno prima e basandosi sui dati che i richiedenti inseriranno al momento della presentazione della prima domanda. L’entità del bonus è stabilita secondo tre fasce di reddito ed è suddivisa come segue:

  • Per coloro i quali compensi percepiti nel 2019 siano superiori a € 10.000, l’ammontare del bonus è di € 3.600;
  • Per coloro i quali compensi percepiti nel 2019 siano compresi fra € 4.000 e € 10.000, l’ammontare del bonus è di € 2.400;
  • Per coloro i quali compensi percepiti nel 2019 siano inferiori a € 4000, l’ammontare del bonus è di € 1.200.

L’erogazione avviene automaticamente per tutti i soggetti che hanno beneficiato del bonus nei mesi precedenti, mentre la richiesta iniziale deve essere presentata sul portale di Sport e salute.

L’entrata in vigore di tutti i decreti relativi alle riforme per lo sport, infine, è prorogata fino al primo gennaio del 2022, mentre le misure relative al lavoro sportivo sono differite fino al primo luglio del medesimo anno.

In conclusione, si è davanti a delle soluzioni di ristoro ancora scarse e non adeguatamente calibrate per il mondo sportivo; vi sono delle possibilità, tuttavia, che vengano ripristinati i bonus affitti e i ristori a copertura delle bollette come previsto nei precedenti decreti, nella speranza che venga presa in considerazione anche la riforma dello sport.

Tag: covid-19
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