Il Comitato di Appello ha rigettato il ricorso presentato contro la sanzione di quattro partite inflitta a Óscar Rodríguez del Leganés, in seguito alla sua espulsione durante la partita con il Villarreal. L’arbitro Muñiz Ruiz ha riportato l’incidente evidenziando il comportamento del giocatore: “Per aver afferrato con entrambe le mani il collo di un avversario e averlo fatto cadere mentre il gioco era fermo”.
La sanzione di quattro turni è stata imposta in base all’articolo 103 sulle aggressioni, che stipula che “aggressioni senza provocare lesioni, considerate con attenzione al dolo necessario, saranno punite con sospensioni da quattro a dodici partite se avvengono durante il gioco fermo o a una certa distanza dall’azione”.
Nel documento di decisione, il Comitato di Appello spiega la sua scelta affermando che “dopo aver esaminato attentamente le argomentazioni e le prove presentate dal Club, in particolare la registrazione video, si ritiene che l’uso delle mani per afferrare il collo e far cadere un avversario rappresenti un comportamento intenzionale con un chiaro elemento doloso. Anche se l’articolo 130.2 si riferisce a situazioni di violenza anche al di fuori del contesto di gioco, in questo caso specifico, aggrapparsi al collo di un avversario e farlo cadere dimostra un’intenzione sufficiente a classificarlo come aggressione, piuttosto che come una violenza generica durante il gioco fermo, che si riferisce a comportamenti violenti senza un chiaro intento doloso”.
L’organo disciplinare osserva che, in sintesi, sebbene l’articolo 130 potrebbe essere applicato in caso di un comportamento meno grave o non intenzionale, l’uso di entrambe le mani per afferrare il collo e spingere a terra indica, secondo il parere di questo Comitato, un’intenzione di maggiore gravità rispetto alla violenza generica. Nella valutazione effettuata dall’organo disciplinare, il Comitato d’Appello non riscontra violazione del principio di proporzionalità, ma concorda sull’applicazione di un tipo di infrazione più pertinente rispetto all’azione descritta. Inoltre, respinge la richiesta di attenuazione per il presunto ravvedimento del club, poiché “l’espressione di pentimento espressa in un documento firmato due giorni dopo non può essere considerata una prova genuina di un rimorso immediato”. Tuttavia, il comitato riconosce una provocazione precedente, affermando che “l’analisi delle prove video mostra chiaramente che c’è stata una provocazione diretta e specifica, la quale si è manifestata sia con un colpo alla gamba da parte dell’aggressore, sia con l’atto di alzarsi e affrontare l’aggressore (quest’ultimo registrato nel verbale). Questo comitato considera che tale provocazione non è banale, includendo un atto fisico deliberato (colpo alla gamba) seguito da un’azione intimidatoria (affrontare l’aggressore da molto vicino) anch’essa documentata nel verbale, il che, secondo il Comitato, potrebbe aver generato una reazione emotiva immediata nel giocatore sanzionato, e quindi riconosce l’attenuante di provocazione sufficiente.” Tuttavia, conclude che la sanzione di quattro partite rappresenta il minimo previsto dall’articolo 130 e conferma la punizione di quattro incontri, che avrà inizio domenica contro il Cartagena in Coppa.